Art. 7.
(Organizzazioni di volontariato).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le aziende sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.

 

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